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martedì 29 maggio 2012





Fasi di montaggio di un abbattitore di fuliggine modello kubik inox automatico 

martedì 22 maggio 2012

37/08 OBBLIGO INSTALLATORI DI CANNE FUMARIE ED ABBATTITORI DI FULIGGINE,ECC....


IMPIANTI A REGOLA D’ARTE
L’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità

Difficile orientarsi tra le norme tecniche che regolamentano la vita degli impianti, elementi fondamentali del vivere domestico che richiedono una cura particolare da parte degli inquilini. Le disposizioni per la loro installazione e messa in sicurezza sono poco conosciute dai condomini e non sempre vengono rispettate. Come risulta dalle statistiche, gli incidenti tra le mura domestiche sono quattro volte più frequenti degli infortuni sul lavoro.
La frammentazione caratterizza l’intero mondo dell’impiantistica: lo sviluppo della legislazione e la proliferazione della normativa tecnica, che trova principalmente il suo fondamento nelle direttive europee, l’anno scorso ha prodotto un nuovo testo cardine in materia di impianti, il decreto del ministero dello Sviluppo economico n. 37/2008. Interessati dal decreto sono gli impianti elettrici, i cancelli e le porte automatizzate, la tv e le antenne, il riscaldamento, gli impianti idrici e sanitari, le canne fumarie e le condutture di aerazione e i sistemi antincendio.
Ecco allora i punti chiave del decreto. Il primo capitolo, ovviamente, riguarda l’installazione: per qualsiasi nuovo impianto, compresi i casi di trasformazione o ampliamento, va redatto un progetto in linea con la normativa vigente (e in particolare norme emanate dall’Uni, dal Cei o da altri enti europei), contenente gli schemi di impianto, i disegni planimetrici e una relazione tecnica con particolare riguardo ai materiali utilizzati e le misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Il progetto va poi depositato entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori presso lo sportello per l’edilizia del comune in cui viene realizzato l’impianto.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a effettuare le verifiche di funzionalità dell’impianto e rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell’impianto, che deve contenere anche la relazione tecnica del progetto e dev’essere consegnata al distributore o venditore del servizio (gas, acqua o elettricità) entro 30 giorni dall’allacciamento, pena la sospensione della fornitura. Nessun obbligo, invece, quando si passa da un’azienda di distribuzione a un’altra. Se la dichiarazione non è stata prodotta, sugli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto, un professionista con almeno sei anni di esperienza può rilasciarla in seguito a un sopralluogo e all’esecuzione di accertamenti.
In caso di “falsa” dichiarazione si incorre in un’ipotesi di reato specifica (prevista dagli articoli 476, 482 e 483 del Codice penale) sanzionabile con la reclusione da otto mesi a quattro anni, con una pena amministrativa pecuniaria da 100 a mille euro, in base alla complessità e al grado di pericolosità dell’impianto. Per tutte le altre violazioni della normativa, invece,sono previste sanzioni amministrative dai mille ai 10mila euro.
Per quanto i lavori di manutenzione non serve la redazione di alcun progetto iniziale, né il rilascio del certificato di collaudo. Sarà solamente compito del committente rivolgersi a un’impresa abilitata.
Nel corso degli anni i proprietari o l’amministratore condominiale sono comunque tenuti a conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonché i libretti relativi all’impianto di riscaldamento e ascensore . Le dichiarazioni di conformità degli impianti andrebbero consegnate in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile (compravendita, locazione, comodato, donazione), anche se la loro omissione non comporta più la nullità del contratto. L’obbligo di consegna resta in vigore solamente per le nuove costruzioni o ristrutturazioni totali per ottenere l’agibilità: il certificato di agibilità, infatti, viene emesso in un secondo momento dalle autorità competenti (comuni o province), una volta prodotta la dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo degli impianti.

mercoledì 9 maggio 2012

Depurina abbattitori di fuliggine

  http://www.depurina.it/
La Ventiltecnoful Srl (www.ventiltecnoful.biz) è un'azienda che produce abbattitori di fuliggine, depuratori, impianti di filtrazione. 
Se impariamo a guardare il mondo con gli occhi di un bambino (ma anche con la professionalità e competenza di anni di esperienza) allora anche argomenti difficili e ostici come questi possono diventare fruibili al grande pubblico!
Con il sito www.depurina.it e www.depurina.com Vogliamo sensibilizzare e porre in primo piano il problema dei fumi e fuliggine emesse dai camini di pizzerie,panifici,forni,braci ,camini,ecc....
Oggi molte pizzerie,panifici,in tutta Italia ed estero stanno adottando il nostro sistema con successo,rispettando le normative di legge e l'ambiente
www.ventiltecnoful.biz



LA DIFFUSIONE DI ELEMENTI INQUINANTI A NAPOLI E IN ITALIA

Negli ultimi anni la diffusione di pizzerie e ristoranti ha raggiunto, nelle grandi città, una dimensione notevole. Un risvolto negativo di questa diffusione è costituito dalla enorme quantità di elementi inquinanti (fuliggine ed odori) che questi esercizi emettono nell'aria che noi tutti respiriamo.




COME RISOLVERE
IL PROBLEMA


Per risolvere completamente e definitivamente questo problema è necessario dotare gli impianti di abbattitori di fuliggine che siano in grado di abbattere le particelle dannose.








LA SOLUZIONE VENTILTECNOFUL


Ventiltecnoful produce abbattitori di fuliggine in grado di soddisfare quest’esigenza per qualsiasi tipologia di esercizio.
Ventiltecnoful, con sede a Napoli, produce e vende direttamente in fabbrica abbattitori di fuliggine a semplice funzionamento ed a funzionamento automatico la produzione degli abbattitori di fuliggine,casse ventilanti,centrali a carboni attivi,uta,ecc  e conforme e certificata norme CE.




http://www.ventiltecnoful.it
http://www.ventiltecnoful.biz
http://www.verapizza.eu





lunedì 7 maggio 2012

Centrali a carboni attivi


abbattitori di fumi



              

venerdì 4 maggio 2012

DEPURAZIONE FUMI E ODORI PER CUCINE RISTORAZIONE SENZA CANNA FUMARIA ABBATTITORI PER FORNI A LEGNA





PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ABBATTIMENTO FUMI E VAPORI PER CUCINA RISTORAZIONE.L’estrazione dei fumi e dei vapori di cottura, nella zona di preparazione cibi della cucina, avviene per mezzo di apposito ventilatore con portata d’aria rilevata mediante analisi delle norme UNI CIG e gli standards della tecnica di ventilazione secondo ASHRAE HANDBOOK APPLICATION 1999 Chap. 30 “kitchen ventilation” .L'impianto in esame è costituito da due sezioni, rispettivamente ad umido ed a secco.L’abbattitore fumo ad umido denominato scrubber è del tipo a getto d’acqua alta-media pressione in grado di abbattere le particelle di fuliggine, olii e grassi presenti nei fumi/vapori degli impianti di cottura. Detto componente è costituito da plenum in acciaio a tenuta stagna all'interno del quale è presente una o più rampe di distribuzione del getto d’acqua in controcorrente rispetto al flusso dell’aria che lo attraversa. Per il campionamento dell’acqua è stato previsto un pozzetto in materiale plastico a monte dell’allaccio del sistema fognario e successivo l’abbattimento del flusso d’aria di cucina. Le acque reflue prodotte dal ciclo di abbattimento sopra citato sono da considerarsi come acque reflue domestiche in quanto prive di qualsiasi inquinante.L’abbattitore fumo a secco è costituito da più sezioni filtranti , con la duplice funzione di trattenere l’aeriforme in sospensione ed eliminare il disturbo dei fumi maleodoranti.  Detto sistema è gestito mediante accurato piano manutentivo che prevede il controllo mensile dei filtri e la sostituzione degli stessi nell’arco temporale di quattro mesi. Per il campionamento è previsto un raccordo per ispezione e prelievo del diametro di ½” posto a valle dell’abbattitore a secco ed a monte del flusso d’aria addotto all’esterno in atmosfera.L’aria è addotta all’esterno su area non praticabile al fine di non arrecare incomodo e disturbo al vicinato.La rumorosità prodotta dal funzionamento degli impianti relativamente alle unità di ventilazione è contenuta nei limiti imposti dalle norme in materia di inquinamento acustico (L. 447/95 e DPCM 14/11/97